lunedì 21 aprile 2008

RETE NATURA 2000: CORTE COSTITUZIONALE BOCCIA RICORSI LOMBARDIA E VENETO

Una sentenza netta, da accogliere con grande soddisfazione perché conferma solennemente la potestà statale in materia di ambiente, conservazione della biodiversità e in particolare Rete Natura 2000, e dà l’ultima scossa necessaria all’attuazione territoriale delle direttive comunitarie Uccelli e Habitat".
E’ quanto dichiara la LIPU-BirdLife Italia all’indomani della sentenza n.104 della Corte Costituzionale che ha respinto come non fondati e illegittimi i ricorsi delle regioni Veneto e Lombardia contro la legge (art. 1 comma 1226 della legge finanziaria 2007) che assegna allo Stato, e in particolare al Ministero dell’Ambiente, il potere di dettare alle regioni le misure minime di tutela per i siti della Rete Natura 2000.
“La competenza a tutelare l’ambiente e l’ecosistema nella sua interezza”, recita la sentenza della Corte, “è stata affidata in via esclusiva allo Stato dall’art. 117, comma secondo, lettera s), della Costituzione” e si riferisce a “quella parte di biosfera che riguarda l’intero territorio nazionale”. Dunque, “in base alla Costituzione, spetta allo Stato disciplinare l’ambiente come un’entità organica”, attraverso “norme di tutela che hanno ad oggetto il tutto e le singole componenti considerate come parte del tutto”. E gli spetta farlo con una “disciplina unitaria e complessiva” che garantisca “un elevato livello di tutela, come tale inderogabile dalle altre discipline di settore”.
“La disciplina unitaria di tutela del bene complessivo ambiente”, dichiara ancora la Corte, “rimessa in via esclusiva allo Stato, viene a prevalere su quella dettata dalle Regioni o dalle Province autonome, in materia di competenza propria, che riguarda l’utilizzazione dell’ambiente, e quindi, altri interessi”, e così a “funzionare come un limite alla disciplina che le Regioni e le Province autonome dettano in altre materie di loro competenza, salva la facoltà di queste ultime di adottare norme di tutela ambientale più elevata”.
"La Corte Costituzionale dichiara con chiarezza –commenta Claudio Celada, Direttore Conservazione della Natura LIPU BirdLife Italia - che la definizione dei livelli minimi di tutela della natura e dell’ambiente rientra nell’ambito dell’esclusiva competenza dello Stato, legittimando il decreto del Ministro dell’Ambiente che detta i livelli minimi di protezione della natura cui il Veneto, la Lombardia e tutte le Regioni italiane devono adeguarsi. "E’ di grande rilievo - prosegue Celada - che la Corte ribadisca come l’ambiente e la natura siano beni primari e assoluti, cui va garantito un livello di tutela unitario, complessivo, elevato e inderogabile. Sono dichiarazioni che confermano pienamente gli indirizzi europei e colgono il problema alla sostanza troppo spesso la conservazione della natura è sacrificata ad altro, cosa che, in epoca di crisi della biodiversità mondiale, non è più sostenibile".
"Nella medesima sentenza – osserva infine Celada - la Corte ha anche dichiarato che, in considerazione dei rispettivi statuti, le Province autonome di Trento e Bolzano possono dare diretta attuazione delle direttive comunitarie, il che sembra contraddire alcuni passaggi della stessa sentenza e comunque far prevalere lo status di “parchi”, a Trento e a Bolzano, dei siti comunitari>>.
Da Bruxelles, Giorgia Gaibani, responsabile IBA e Rete Natura 2000 LIPU-BirdLife Italia, afferma che "dopo l’articolo 1.126 della legge finanziaria 2007, il decreto del Ministero dell’Ambiente e le importanti decisioni della Conferenza Stato-Regioni, la sentenza della Corte giunge a compimento di un percorso che non lascia più adito a incertezze e rende ormai indifferibili gli atti regionali con le misure di conservazione di Rete Natura 2000, in recepimento del decreto Pecoraro".
da www.lipu.it

Nessun commento: